Articolo 113 - Ordinamento giudiziario
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21 aprile 1941
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12 marzo 1989
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25 ottobre 1989
Art. 113.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58 ((85)) ------------ AGGIORNAMENTO (85)
Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 , ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "L' articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura"."
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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