Articolo 96 - Ordinamento giudiziario
Articolo 74Articolo 97
Versione
21 aprile 1941
Art. 96.

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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