Articolo 203 - Ordinamento giudiziario
Articolo 202Articolo 204
Versione
21 aprile 1941
Art. 203.

Aspettative.

Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, e' confermato in aspettativa, ma questa non puo' eccedere il termine massimo consentito dalla legge.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente