Articolo 75 - Ordinamento giudiziario
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Versione
21 aprile 1941
Art. 75.

Attribuzioni del pubblico ministero
in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando e' richiesto dalla legge, l'udienza non puo' aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformita' alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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