Termine per l'assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.
Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro. (59) ((165))
Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
----------- AGGIORNAMENTO (59)
La L. 4 gennaio 1963, n. 1 , ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei". --------------- AGGIORNAMENTO (165)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , nel modificare l' art. 34 della L. 4 gennaio 1963, n. 1 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all' articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".