Articolo 91 - Ordinamento giudiziario
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21 aprile 1941
Art. 91.

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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