Articolo 188 - Ordinamento giudiziario
Articolo 187Articolo 153
Versione
21 aprile 1941
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Versione
7 luglio 1946
Art. 188.

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.

((Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura))
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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