Articolo 14 - Ordinamento giudiziario
Articolo 10 bisArticolo 15
Versione
21 aprile 1941
Art. 14.

Potesta' di polizia dei giudici.

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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