Articolo 56 - Ordinamento giudiziario
Articolo 46Articolo 47 bis
Versione
21 aprile 1941
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Versione
1 gennaio 1978
Art. 56.

(( (Costituzione del collegio giudicante).)) ((La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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