Art. 42-quinquies.
(Durata dell'ufficio).
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.
Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.(129)(149)(151)(152) ((153))
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.(109)(110a)
------------ AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------ AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis) che "In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico". ------------ AGGIORNAMENTO (149)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 395, che "I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013". ------------ AGGIORNAMENTO (151)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014". ------------ AGGIORNAMENTO (152)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 , ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015". ------------ AGGIORNAMENTO (153)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 610) che "I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016".
(Durata dell'ufficio).
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.
Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.(129)(149)(151)(152) ((153))
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.(109)(110a)
------------ AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------ AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis) che "In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico". ------------ AGGIORNAMENTO (149)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 395, che "I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013". ------------ AGGIORNAMENTO (151)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014". ------------ AGGIORNAMENTO (152)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 , ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015". ------------ AGGIORNAMENTO (153)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 610) che "I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016".