Articolo 189 - Ordinamento giudiziario
Articolo 185Articolo 154
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21 aprile 1941
Art. 189.

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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