Articolo 121 - Ordinamento giudiziario
Articolo 120Articolo 122
Versione
21 aprile 1941
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Versione
27 marzo 2001
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Versione
28 luglio 2006
Art. 121.

Ammissione a funzioni giudiziarie.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))
Entrata in vigore il 28 luglio 2006
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