Articolo 90 - Ordinamento giudiziario
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4 luglio 1998
Art. 90.

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. (109) ((110a)) ------------- AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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