Articolo 5 - Ordinamento giudiziario
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21 aprile 1941
Art. 5.

Organici; sedi giudiziarie.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.


Entrata in vigore il 21 aprile 1941
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