Articolo 69 - Ordinamento giudiziario
Articolo 49Articolo 50 1
Versione
21 aprile 1941
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Versione
7 luglio 1946
Art. 69.

Funzioni del pubblico ministero.

((Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce))
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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