Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.
(135) ((140)) ----------- AGGIORNAMENTO (135)
Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All' articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e succesive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------- AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 , in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".