Articolo 47 quinquies - Ordinamento giudiziario
Articolo 47 quaterArticolo 48
Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 47-quinquies.

(Presidenza dei collegi).

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.(109) ((110a)) ------------ AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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