Articolo 46 - Ordinamento giudiziario
Articolo 54Articolo 47
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3 giugno 1999
Art. 46.

(Costituzione delle sezioni).

Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (109)(110a)

((I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.)) ------------ AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------ AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 3 giugno 1999
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