Articolo 108 - Ordinamento giudiziario
Articolo 130Articolo 109
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21 aprile 1941
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25 ottobre 1989
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1 marzo 2008
Art. 108.

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
((140)) ------------- AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 , in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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