Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1984
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 novembre 1961
Art. 15.
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto, e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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