Provvedimento: […] 2. Avverso questo provvedimento la CA, con ricorso notificato il 5 marzo 1996, adì il TAR del Lazio, deducendo (col primo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. n. 1089/1939, in relazione all'art. 65/2 del regolamento approvato con r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, in quanto, secondo la ricorrente, il diritto di prelazione era stato esercitato oltre il termine perentorio di due mesi dalla data di notificazione dell'acquisto. L'Amministrazione si costituì in giudizio, opponendosi al ricorso. Il TAR con sentenza 10 gennaio 1998 accolse il ricorso.
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