Provvedimento: […] Contestava di non avere interesse ad agire per far valere la violazione della prelazione poiché la finalità perseguita dal diritto di prelazione attiene alla tutela della compagine sociale, consentendo appunto di valutare l'ingresso nella società di nuovi soggetti, con la conseguenza che detto interesse poteva essere fatto valere dalla società che ha, comunque, sempre legittimazione a far valere il rispetto delle regole statutarie. […] Ha quindi ricordato la corte che i dati normativi non consentono di trarre conclusioni univoche in ordine alla oggettiva incompatibilità dell'esercizio del diritto di prelazione con la vendita coattiva, occorrendo piuttosto fare riferimento all'interesse specifico oggetto di concreto regolamento, considerato meritevole, secondo l'ordinamento, di tutela.
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