Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N.265))
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7 gennaio 1972
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29 marzo 1981
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21 agosto 1999
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Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/02/1983 n. 251240 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 18 febbraio 1983
[…] che ne occupa, indagare sulla natura giuridica delle comunita\' in discorso mediante l\'esame della normativa statale e regionale vigente in materia. In proposito devesi innanzitutto citare l\'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, secondo cui "in ciascuna zona omogenea in base a leggi regionali, si costituisce tra i
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/1988, n. 5820Provvedimento: […] il personale delle comunità montane - le quali, come "associazioni" di comuni costituite dalle regioni in forza di delega (ex art. 117, secondo comma, cost.) conferita dallo stato (art. 4 legge 3 dicembre 1971 n. 1102), hanno natura di enti locali autonomi - non è soggetto, in particolare, all'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, […]Leggi di più...
- destinatari·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- personale delle comunità montane·
- obbligo e diritto alle assicurazioni·
- inclusione·
- assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, tubercolosi disoccupazione involontaria·
- esenzione ex art. 38 n. 2 del r.d.l. n. 1827 del 1935
- 2. Corte Cost., sentenza 26/07/1988, n. 876Provvedimento: […] In particolare il giudice rimettente sottolinea che la possibilità di sottrarre funzioni ai comuni per devolverla ad enti esponenziali diversi si giustifica solo quando vi siano tra detti nuovi enti ed i comuni quei raccordi che lasciano integre le autonomie locali istituzionali, come si verifica nel caso della costituzione degli organi deliberanti delle Comunità montane (art. 4 legge 3 dicembre 1971 n. 1102) ovvero delle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale corrisponda a quello comprensoriale (art. 4 legge regionale 30 aprile 1980 n. 6), entrambi espressioni dei consigli comunali e non dei cittadini dei comuni.Leggi di più...
- istituzione di un nuovo ente dotato di autonomia politica·
- enti locali·
- illegittimita' costituzionale.·
- provincia di trento·
- sent. 876/88. regione trentino-alto adige·
- assemblea di comprensori·
- cost., artt. 5, 128;·
- previsione di elezione a suffragio universale dei cittadini·
- l. provincia trento 26 aprile 1982 n.8;
- 3. Corte Cost., sentenza 24/06/2005, n. 244Provvedimento: […] 4.1. — L'evoluzione della legislazione in materia si caratterizza per il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”; e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario;Leggi di più...
- inammissibilità.·
- termine perentorio·
- sent. 244/05 a. costituzione in giudizio·
- inosservanza
- 4. Corte Cost., sentenza 23/12/2005, n. 456Provvedimento: […] La Corte ha così affermato che l'evoluzione della legislazione in materia si caratterizza per il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”; e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario). […]Leggi di più...
- Comunità montane·
- enti locali·
- riserva di legge statale·
- art. 65 Cost.·
- autonomia statutaria·
- incompatibilità parlamentare·
- art. 114 Cost.·
- competenza legislativa regionale·
- art. 97 Cost.·
- art. 117 Cost.·
- art. 3 Cost.
- 5. Corte Cost., sentenza 06/07/2001, n. 229Provvedimento: […] Nella successione della disciplina legislativa in materia, è rimasta ferma l'originaria configurazione delle comunità montane quali enti locali, proiezioni dei comuni che a esse fanno capo, già risultante, nell'essenziale, dall'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), confermata e precisata dalla legislazione successiva, in particolare dall'art. 28 della legge n. 142 del 1990, nella sua versione originaria e in quella modificata dalla legge n. 265 del 1999 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).Leggi di più...
- ordinamento degli enti locali·
- regione friuli-venezia giulia·
- non fondatezza della questione.·
- ricorso governativo avverso la legge regionale·
- competenza legislativa esclusiva della regione·
- trasferimento ad altri enti delle loro funzioni·
- soppressione delle comunità montane, a decorrere dall' 1 luglio 2000·
- lamentata incertezza normativa·
- soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti·
- mancata approvazione della prevista legge regionale attuativa·
- inammissibilità della censura, non dedotta nel ricorso.