Art. 123. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))
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19 maggio 1995
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1 gennaio 2006
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2022, n. 3170Provvedimento: […] Di quella decisione, per il presente giudizio, si ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della motivazione, ove è riportato che “la polizza in esame n. 273760/4 emessa il 28.12.2001 ( doc. 1 attrice ), costituita da più pagine, forma con il Par frontespizio un solo documento che risulta in calce firmato dall'assicurato on, che mai ha disconosciuto detta sottoscrizione, per tre volte ( anche agli effetti dell'art. 1341 cc per alcune clausole e dell'avvenuta ricezione, prima della sottoscrizione del contratto, della nota informativa di cui all'art. 123 d.lgs. n. 175/1995), in tal modo accettando e approvando l'intero contenuto della polizza che non può essere quindi scisso nei sensi voluti dalla parte appellante;Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/07/2024, n. 21036Provvedimento: […] inoltre, “aveva deliberato di affidare a gestione dell'esecuzione del contratto in questione ad un Broker” (costituito anche da un avvocato), sia il fatto che l'“appendice contrattuale sottoscritta dalle parti era comunque agevolmente comprensibile” e “si incentrava essenzialmente proprio sulla clausola relativa alla durata temporale della copertura”, venendo la conclusione preceduta da apposita nota informativa redata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 175/1995, così da non potersi ritenere che l'ASL fosse stata “indotta in errore per mancanza di una preventiva trattativa o di non aver avuto piena consapevolezza delle conseguenze della clausola de qua, […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 27/12/2021, n. 20072Provvedimento: […] Ora al di là del fatto che richiamano disposizioni normative e circolari ministeriali successive alla sottoscrizione del contratto, che è del 29.1.2004, ma in ogni caso gli intervenuti non hanno ben esaminato la polizza, perché se l'avessero fatto avrebbe constato che in esso è inserita e sottoscritta dall'Assicurato-Contraente la seguente clausola: “Il contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa al contraente di cui all'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175”. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 1166Provvedimento: […] iv) la previsione testuale "il sotto- scritto dichiara di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione ..." e quella "il contraente dichiara di aver letto l'informativa redatta ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 175 del 17 marzo 1995 e ai sensi delle disposizioni della circo- lare ISVAP n. 1303 del 2 giugno 1996".Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2022, n. 706Provvedimento: […] Pagina 23 La sua conclusione, infine, era stata preceduta dall'invio di una nota informativa, redatta ai sensi dell'art. 123 D.lgs. n. 175 del 17/3/1995. NTr In tale prospettiva, allora, l non potrebbe verosimilmente allegare di essere stata indotta in errore per mancanza di una preventiva trattativa o di non aver avuto piena consapevolezza delle conseguenze della clausola de qua, come un qualsiasi soggetto privato sprovveduto, né di essere stata “costretta” ad aderire, come sostenuto nelle difese finali dell'ente (p. 7 della comparsa conclusionale).Leggi di più...
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