Articolo 2 del Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220
Articolo 1Articolo 1 ter
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20 agosto 2004
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20 ottobre 2004
Art. 2. Interpretazione autentica dell' articolo 1-bis, comma 6
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 ((, ed
altre disposizioni in materia di imposte sui mutui)) 1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
((1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) (( 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) (( 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . )) (( 1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342 , e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002". ))
Entrata in vigore il 20 ottobre 2004
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