Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895
Articolo 17Articolo 19
Versione
7 dicembre 1950
Art. 18. (Domande di prestito ad istituti autorizzati)

Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Dalla domanda devono risultare:
a) il nome, il cognome, la paternita', lo stato civile e la qualifica del richiedente;
b) l'Amministrazione dalla quale dipende;
c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unita' di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1950
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