Articolo 13 del Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
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16 ottobre 2010
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23 marzo 2016
Art. 13. Motivi di rifiuto del riconoscimento 1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all' articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta' secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi;
i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito. l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della liberta' personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.
Entrata in vigore il 23 marzo 2016
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