Art. 17. Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione 1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.