Articolo 17 del Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
Articolo 16Articolo 18
Versione
16 ottobre 2010
Art. 17. Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione 1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2010
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