Articolo 21 - Convenzione della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 20
Versione
2 giugno 1995
Articolo 21
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne fara' pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995
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