Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 dicembre 1977
Art. 4.
Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e' sostituito dal seguente:
"L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22".
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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