Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914
Articolo 2
Versione
23 dicembre 1977
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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