Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".
Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".