Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 dicembre 1977
Art. 5.
Per gli atti registrati dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia avvenuto dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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