Articolo 19 - Convenzione della Legge 29 settembre 1980, n. 662
Articolo 18Articolo 20
Versione
7 novembre 1980
Articolo
Deposito e Registrazione.

1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Entrata in vigore il 7 novembre 1980
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