Articolo 11 - Convenzione della Legge 29 settembre 1980, n. 662
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 novembre 1980
Articolo 11.
Trasmissione delle informazioni.

1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all'Organizzazione:
a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la concezione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme;
c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme;
d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacita', disponibilita' ed altre caratteristiche;
e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e
f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 novembre 1980
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