Articolo 12 - Convenzione della Legge 29 settembre 1980, n. 662
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 novembre 1980
Articolo
Incidenti sopraggiunti alle navi.

1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto.
2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.

Entrata in vigore il 7 novembre 1980
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