Articolo 10 - Convenzione della Legge 29 settembre 1980, n. 662
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 novembre 1980
Articolo
Composizione delle controversie.

Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.

Entrata in vigore il 7 novembre 1980
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