Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 maggio 1973
>
Versione
6 febbraio 1999
Art. 11.
I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8.
((Con le modalita' di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non piu' necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non piu' necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.
Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente