Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 maggio 1973
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Versione
6 febbraio 1999
Art. 4.
Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprieta' della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonche' gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.
((Alle due province autonome sono altresi' trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1999
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