Art. 10.
Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , a cura delle amministrazioni interessate si provvedera' agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.
Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.
Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , a cura delle amministrazioni interessate si provvedera' agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.
Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.