Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 maggio 1973
Art. 10.
Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , a cura delle amministrazioni interessate si provvedera' agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.
Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.
Entrata in vigore il 3 maggio 1973
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