Articolo 3 del Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1994
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Versione
1 ottobre 1994
Art. 3.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1994
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