Articolo 3 del Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Articolo 2Articolo 4
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16 febbraio 1976
Art. 3.


Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere un'indennita' agli iscritti indicati nel precedente art. 1 al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 7 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nel successivo art. 5;
2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 9, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.
Per i punti 1) e 2) del citato art. 9, devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) e 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1976
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