Articolo 3 bis del Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
Articolo 3Articolo 4
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31 dicembre 1991
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17 novembre 2018
Art. 3-bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 , su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)) .
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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