Articolo 9 septies del Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
Articolo 9 sexiesArticolo 9 octies
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21 luglio 2000
Art. 9-septies. (Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95 , cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi al formazione/selezione, non retributi, della durata massima di tre mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall' articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 . ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, del citato decreto e' abrogato il presente articolo
Entrata in vigore il 21 luglio 2000
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