Articolo 7 del Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 1988
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1 marzo 1988
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23 gennaio 1992
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1 gennaio 2008
Art. 7. 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700 , e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50 , i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.
2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 , e' incrementato del 70 per cento.
3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 , deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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