Art. 27. Emittenti che trasmettono in codice 1. Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
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16 aprile 1992
16 aprile 1992
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- 1. Corte Cost., sentenza 20/11/2002, n. 466Provvedimento: N. 466 Sentenza 20 novembre 2002 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promosso con …Leggi di più...
- radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in àmbito nazionale·
- radiotelevisione·
- emittenti private·
- reti eccedenti il limite prescritto·
- mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile (non oltre il 31 dicembre 2003)·
- divieto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- contrasto con il principio del pluralismo dei mezzi di informazione