Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255
Articolo 26Articolo 28
Versione
16 aprile 1992
Art. 27. Emittenti che trasmettono in codice 1. Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Entrata in vigore il 16 aprile 1992
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