Articolo 4 del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
Articolo 3Articolo 4 bis
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27 febbraio 2016
Art. 4. Disposizioni in materia di personale 1. In caso di mancato rispetto ((per gli anni 2014 e 2015)) dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , non si applicano le sanzioni di cui all' articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e successive modificazioni, e di cui all' articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 , e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa.
2-bis. All' articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".
3. All' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente".
4. All' articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall' articolo 32, comma 2 , nonche' dall' articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ."
4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province".
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuni.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2016
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