Articolo 11 bis del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
Articolo 11Articolo 12
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12 marzo 2023
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1 gennaio 2025
Art. 11-bis. (( (Disposizioni in materia di economia legale).)) ((1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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