Articolo 16 ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
Articolo 16 bisArticolo 16 quater
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24 giugno 2017
Art. 16-ter. (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1, comma 264 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , ((con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016)) , attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 , approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata, altresi', per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. ((La Polizia di Stato e' altresi' autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010)) .
2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso piu' risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.
3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita', per l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del 2016, previste dall' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66 , nonche' all' articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all' articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 .
4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall' articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 , la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
Entrata in vigore il 24 giugno 2017
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