Articolo 18 del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
Articolo 9Articolo 9 ter
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20 giugno 2015
Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 20 giugno 2015
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