Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 gennaio 1998
Art. 6. Specifica attivita' professionale 1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attivita' professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:
a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attivita' professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria lo- cale o dell'azienda ospedaliera.
3. I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.
4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all' articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, puo' essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le preroga- tive del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attivita' professionale indicata al comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente